Con l'entrata in vigore del Dpcm 11 marzo 2020, il cui testo completo è consultabile qui, vengono ulteriormente limitate le possibilità di contatto mediante sospensione delle attività commerciali al dettaglio (si veda allegato 1).
Al comma 4 dell art. 1 viene però rimarcato che: "Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi."